Raccolta Differenziata dei Rifiuti. Precisazioni e modalità di conferimento presso Piattaforma/Isola Ecologica Comunale
AGGIORNAMENTO PRECISAZIONI E MODALITA' DI CONFERIMENTO PRESSO LA PIATTAFORMA/ISOLA ECOLOGICA COMUNALE.
Dal 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la nuova definizione di rifiuti urbani, tra i quali si annoverano anche quelli di origine non domestica, ma ritenuti “simili” per natura e composizione.
Rifiuti urbani: la nuova definizione. Con il nuovo aggiornamento del D.Lgs. 116/2020 entrato definitivamente in vigore il 1° gennaio 2021 si è introdotta la nuova definizione di rifiuti urbani che li identifica come rifiuti domestici e rifiuti provenienti da altre fonti (vendita al dettaglio, amministrazione, istruzione, servizi del settore della sanità, alloggi, servizi dell’alimentazione e altri servizi e attività che per natura e composizione sono simili ai rifiuti domestici).
Ne fanno anche parte quindi i rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde pubblico, i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati e dalla nettezza urbana.
Il fine ultimo di questa nuova definizione è chiarire l’ambito di applicazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti.
Con la nuova disposizione normativa il potere di assimilare i rifiuti speciali è poi passato dal Comune direttamente allo Stato che stabilisce quali tipologie di materiali e attività possono generare scarti da gestire al pari di quelli urbani.
Rifiuti Simili sono al pari dei Rifiuti Industriali. E cosa succede ai rifiuti industriali? Ci sono delle differenze.
Per le attività industriali con capannoni di produzione si esclude la possibilità di produrre rifiuti “simili” ai domestici e quindi “urbani”.
Da queste particolari attività si generano soltanto rifiuti speciali.
Ecco quindi una nuova necessità per le attività industriali: la riclassificazione dei rifiuti che fino al 31 dicembre 2020 erano definibili come “assimilati” agli urbani;
il ricalcolo dell’area tassabile ai fini della TARI (tariffa comunale sui rifiuti), in relazione alle aree che concorrono alla produzione dei rifiuti urbani quali quelle adibite ad ufficio, archivi, servizi, ingressi, mense, spogliatoi, magazzini non strettamente connessi al ciclo produttivo, spazi espositivi ecc. sono tutte metrature dovute ai fini TARI.
Quanto sopra indicato, implica che i rifiuti urbani conferiti presso le piattaforme comunali per la raccolta differenziata sia dai singoli cittadini che dal servizio pubblico di raccolta porta a porta, siano esentati dagli obblighi di cui al riformato art. 190 del D.Lgs. 152/06 (Codice dell’Ambiente), ossia dalla compilazione dei registri di carico e scarico in ingresso, in quanto:
- non è possibile registrare dei rifiuti in ingresso che arrivano senza formulario;
- la raccolta porta a porta è un servizio che il Comune offre ai propri cittadini ma è del tutto equiparabile al conferimento del singolo cittadino; la non necessità di compilare un formulario, sancita dall’art. 193, inoltre non conferisce a chi effettua questa raccolta il ruolo di detentore del rifiuto che, di conseguenza, non si configura come soggetto a cui si applica il disposto dell’art. 190 comma 1, lettera b);
- l’art. 190 del Codice dell’Ambiente parla espressamente di rifiuti speciali mentre nelle piattaforme comunali, con la raccolta porta a porta, entrano solo rifiuti urbani (domestici).
Invero, dal 1° ottobre 2022 si è dato corso al nuovo appalto Servizio Raccolta Differenziata dei Rifiuti e contestualmente ad una nuova riorganizzazione del servizio stesso.
Nel corso degli ultimi anni, per il Comune di Carimate, si sono riscontrati, presso il Centro Raccolta Rifiuti, ingenti quantitativi di rifiuti “ingombranti” tra cui residui di produzione aziendale, di vernici e similari.
Questo ha comportato evidentemente un forte aumento dei costi di smaltimento che si ripercuotono direttamente sul calcolo della tassa comunale rifiuti – TARI; maggiori costi di smaltimento determinano evidentemente una maggiorazione della TARI a carico dei cittadini contribuenti.
Si ribadisce che il calcolo della tassa rifiuti TARI, per le aziende, è determinato escludendo le aree sulle quali si svolge il ciclo produttivo, a significare che il calcolo della tassa è legato alle solo aree degli uffici, archivi, servizi, ingressi, mense, spogliatoi, magazzini non strettamente connessi al ciclo produttivo, spazi espositivi ecc. , sono tutte metrature dovute ai fini TARI.
Pertanto nel nuovo servizio di collocazione di rifiuti presso il Centro Raccolta Rifiuti e/o isola ecologica comunale, le aziende non possono conferire nessun tipo di rifiuto derivante dal proprio ciclo produttivo.
Le frazioni differenziate: carta, plastica, umido, BEN DIFFERENZIATI e la frazione Secco - indifferenziato che nulla c’entrano col ciclo produttivo, vanno collocati appena fuori le aziende e la società esecutrice del servizio raccolta, passerà a ritirarli, come da calendario in modalità “porta a porta”.
Ribadiamo che è assolutamente vietato collocare scarti di lavorazione o materiali semilavorati.
Le aziende sono tenute a tutti gli obblighi di cui al Codice dell’Ambiente ovvero alla redazione dei formulari ed alla compilazione del registro di carico e scarico (art. 193 del Codice dell’Ambiente) e le modalità di trasporto e di contabilizzazione dei rifiuti provenienti dal proprio ciclo produttivo.
Gestire correttamente i rifiuti, urbani e speciali, simili e assimilati, è sempre più un obiettivo necessario e fondamentale, al fine di salvaguardare non solo l’ambiente ma anche le persone.
Si ringrazia per la collaborazione