Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica

Ultima modifica 14 aprile 2021

Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle previste nella strumentazione urbanistica.


Ai sensi dell’art 51, comma 1 della Legge Regionale 12/2005, costituisce destinazione d’uso di un’area o di un edificio la funzione o il complesso di funzioni ammesse dagli strumenti di pianificazione per l’area o per l’edificio, ivi comprese, per i soli edifici, quelle compatibili con la destinazione principale derivante da provvedimenti definitivi di condono edilizio. È principale la destinazione d’uso qualificante.

È complementare od accessoria o compatibile qualsiasi ulteriore destinazione d’uso che integri o renda possibile la destinazione d’uso principale o sia prevista dallo strumento urbanistico generale a titolo di pertinenza o custodia.

Le destinazioni principali, complementari, accessorie o compatibili, come sopra definite, possono coesistere senza limitazioni percentuali ed è sempre ammesso il passaggio dall’una all’altra, salvo quelle eventualmente escluse dal PGT.

Il mutamento di destinazione d’uso è normato dagli artt. 51 e 52 della L.R.12/2005, nonché dall’art. 12 del PdR del PGT vigente.

Si evidenzia che:

  • i mutamenti di destinazione d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali, sono assoggettati a permesso di costruire (rif. art.52, comma 3-bis L.R.12/2005)

  • i mutamenti di destinazione d'uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla realizzazione o all'ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono subordinati a permesso di costruire. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, il Comune, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 36 L.R.12/2005, provvede alla verifica del limite della distanza da luoghi sensibili previsto dall'articolo 5, comma 1, della L.R. 8/2013 (rif. art. 52, comma 3 ter L.R. 12/2005).

 

Verifiche da effettuare preventivamente

L’avente titolo che intende presentare la comunicazione o il titolo edilizio è sempre tenuto a verificare se il cambio d’uso proposto sia conforme alla destinazione di zona e se necessita di conguaglio del contributo di costruzione e/o di reperimento della dotazione dei servizi.

I cambi d’uso senza opere edilizie contestuali per i quali non sono decorsi dieci anni dall’ultimazione dei lavori dell’ultimo titolo edilizio relativo ad interventi oltre il risanamento conservativo, sono soggetti alla verifica del conguaglio del contributo di costruzione, oltre alla necessità di reperimento della dotazione di servizi.