Permesso di costruire

Ultima modifica 14 aprile 2021

La richiesta di permesso di costruire può essere presentata dal proprietario o chi ne abbia titolo (rif. art.20, comma 1 DPR 380/2001).

Sono realizzabili mediante Permesso di Costruire:

  • INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE (rif. articolo 3, comma 1, lettera e) del D.P.R. n. 380/2001):

  • costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente;

  • interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;

  • realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

  • installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;

  • installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti;

  • interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;

  • realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

  • INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA (rif. articolo 3, comma 1, lettera f) del D.P.R. n. 380/2001): quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti. degli isolati e della rete stradale

  • INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 22/01/2004 (rif. art. 23, comma 1 lett. a) del D.P.R. 380/2001);

  • VARIANTI IN CORSO D’OPERA a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali;

  • INTERVENTI ASSOGGETTATI A SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ per i quali, ai sensi degli artt. 22 comma 7 e 23 del D.P.R. 380/2001 è facoltà dell’avente titolo richiedere il rilascio del permesso di costruire;

Qui la modulistica per la presentazione della pratica.