Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA articolo 22

Ultima modifica 14 aprile 2021

La SCIA è una segnalazione con cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria.
La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati; a tali attestazioni e asseverazioni sono allegati gli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione.

  • Sono interventi assoggettabili al procedimento di segnalazione certificata ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 380/2001:

  • interventi di manutenzione straordinaria “pesante”, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio (rif. art. 3, comma 1, lettera b) D.P.R. 380/2001);

  • interventi di restauro e di risanamento conservativo “pesante” qualora riguardino le parti strutturali (rif.art.3, comma 1, lettera c) D.P.R. 380/2001);

  • interventi di ristrutturazione edilizia cosiddetta “semplice” o “leggera” compresi quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria preesistente, nonché gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

  • per gli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente. Tali interventi sono diversi da quelli indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c) D.P.R. 380/2001 (rif.art.3, comma 1, lettera d D.P.R. 380/2001);

  • varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del D. Lgs 42/2004 e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire (rif. art. 22, comma 2 D.P.R. 380/2001);

  • varianti in corso d’opera che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore (rif. art. 22, comma 2-bis) D.P.R. 380/2001).

Si precisa che gli stessi possono essere realizzati anche chiedendo il rilascio del permesso di costruire.

Gli interventi edilizi possono essere iniziati lo stesso giorno dell’avvenuta presentazione della SCIA, fatta eccezione per i casi in cui sia necessario acquisire atti di assenso comunque denominati di altri uffici e amministrazioni.

Qui la modulistica per la presentazione della pratica.